In merito alla comunicazione 0008811 – 04/11/2021 – O10 – U riguardante l’indizione dello Sciopero generale di tutto il personale Docente e ATA a tempo indeterminato e determinato ad oltranza dalle ore 00,00 del 1 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 2021 indetto dall’ Associazione Sindacale: F.I. S.I. (Federazione Italiana Sindacati intercategoriali), si riferisce quanto deliberato in merito dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS) nella nota del 04 Novembre 2021 ovvero l’illegittimità dello stesso, pertanto: “l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.”

Si specifica, inoltre, che per il pregresso, (e quindi per tutto il periodo in cui le lavoratrici e i lavoratori hanno potuto legittimamente aderire, compresa la giornata di ieri), vale però l’art 10 comma 6 dell’accordo sui servizi minimi, e quindi gli 8 gg di sciopero massimo per infanzia e primaria e i 10 per gli altri ordini di scuola. Chi avesse superato tale limite e non fosse tornato in servizio va considerato assente ingiustificato  ed ha consumato anche possibilità di adesione ad altri scioperi.

            Si allega la circolare del dirigente e la delibera di cui sopra.