La norma di riferimento per il diritto a partecipare alle assemblee sindacali per il personale docente e ATA è l’art. 23 del CCNL 16/04/2018.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Per i docenti, quanto sopra si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

  1. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  2. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  3. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Per i docenti, quanto sopra si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.

Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.

La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee -va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Possono essere indette nella stessa giornata, a livello di istituzione scolastica e in orario di servizio, due distinte assemblee sindacali (ciascuna della durata di due ore e in orari diversi), una rivolta al personale docente e l’altra al personale ATA?

L’art. 23, comma 4 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 prevede che “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico”.

Conseguentemente, la sopra riportata disposizione contrattuale consente lo svolgimento di due distinte assemblee sindacali, anche nella stessa giornata, in quanto rivolte a personale differente. L’assemblea rivolta al personale docente dovrà tenersi all’inizio o al termine delle attività didattiche mentre quella rivolta al personale ATA potrà svolgersi anche in orario diverso.

Sotto tale profilo si evidenzia che per l’assemblea in cui è coinvolto il personale docente il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che dovrebbe prestare regolare servizio, mentre per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, il dirigente scolastico, qualora la partecipazione sia totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale (art. 23, comma 9, CCNL 19 aprile 2018).